Dirigente scolastico deve vigilare su attività contabile o amministrativa. Rischia danno erariale

Il dirigente scolastico quale organo apicale dell’istituzione scolastica, è tenuto a vigilare attentamente su tutta l’attività amministrativa e contabile. Questo è uno dei principi richiamati da una sentenza della Corte dei Conti del Lazio, la 164 del 2017, che tende a sindacare alcuni comportamenti ritenuti proceduralmente non corretti come attuati da un DS. Interessano in questa sede alcuni dei principi espressi in detta sentenza.

Incarichi agli esperti esterni leciti solo per arricchire l’offerta formativa

L’art. 33 del R.I. n. 44/2001, consente al Consiglio di Istituto di indicare i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell’attività contrattuale relativa alle prestazioni d’opera con esperti per particolari attività o insegnamenti. I giudici rilevano che il ricorso ad esperti esterni è consentito solo per l’arricchimento dell’offerta formativa. Arricchimento che deve essere garantito dal personale prescelto dal dirigente, che deve avere dei requisiti culturali e professionali richiesti dalla natura degli incarichi formalmente considerati. In mancanza di ciò si incorre in danno erariale. “ Di tale danno deve essere ritenuto responsabile esclusivamente il Dirigente scolastico. (…) Il Consiglio di istituto è, infatti, un organo elettivo composto dai rappresentati dei docenti, dei genitori, degli alunni e del personale ATA, soggetti ai quali non può richiedersi una specifica competenza nella disciplina scolastica ed ai quali il legislatore ha conferito una funzione di indirizzo politico-amministrativo della scuola (art. 10 t.u. 297/1994 e art. 25 del d.lgs. 165/2001).

Il dirigente deve avvalersi nel caso di contenzioso del patrocinio dell’Avvocatura di Stato

I giudici affermano che l’incarico, in caso di contenziosi, conferito ad un legale che non sia dell’Avvocatura di Stato, è da ritenersi in spregio delle disposizioni contenute nel R.D. 1611/1933 che impongono alle Amministrazioni dello Stato e, quindi, anche all’amministrazione scolastica, l’obbligo di avvalersi esclusivamente del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nonché il divieto di avvalersi dei difensori del libero foro. A fortiori, continuano i giudiciciò vale per il parere pro-veritate reso dallo stesso professionista privato, su richiesta del dirigente. “Il Collegio rileva che il buon esito della vicenda non giustifica il conferimento della consulenza legale al professionista privato, come riconosciuto in sede di relazione ispettiva, trattandosi di materia ordinamentale di competenza del Ministero della Pubblica istruzione”.

Il dirigente che gestisce le risorse finanziarie come se ne fosse il “dominus” compie danno erariale

Le determinazioni poste in violazione di norme di legge, le condotte illecite consistenti nella colposa e, in alcuni casi, volontaria violazione dei suoi doveri di ufficio trasgredendo alle disposizioni che regolano le competenze e le attribuzioni proprie del Dirigente scolastico, il gestire le risorse finanziarie dell’Istituto scolastico come se ne fosse il dominus assoluto nella completa inosservanza delle norme e dei regolamenti che disciplinano l’ordinamento scolastico, comporta in sostanza un danno erariale.

AVV. MARCO BARONE