E-Commerce: invio dati in scadenza per i marketplace

Tutto pronto per l'avvio del nuovo adempimento a carico dei gestori di marketplace: ad ottobre la prima comunicazione dei dati dei fornitori alle Entrate.

Entro il 31 ottobre 2019 gli operatori dell’e-Commerce dovranno effettuare la prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei prodotti venduti in Italia attraverso piattaforme digitali. In vista della scadenza, il Fisco ha reso noto che è pronto il canale telematico che i gestori di marketplace, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che avvalendosi di piattaforme elettroniche facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti nella UE, dovranno utilizzare per trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei fornitori con le modalità stabilite dal provvedimento del 31 luglio 2019.

 

e-Commerce: le nuove scadenze

Si tratta della prima scadenza del nuovo adempimento previsto dall’articolo 13 del DL n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), il quale impone ai soggetti che gestiscono piattaforme di marketplace la trasmissione, con cadenza trimestrale, di una serie di dati relativi ai fornitori per le annualità 2019 e 2020. Successivamente, la comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i servizi telematici Entratel/Fisconline o tramite intermediario abilitato.

I soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione in Italia, per trasmettere la comunicazione, sono obbligati a identificarsi direttamente oppure ad avvalersi di un rappresentante fiscale residente.

e-Commerce: i dati da comunicare

La comunicazione dovrà contenere, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, ogni trimestre, i seguenti dati:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

L’invio dei dati dovrà essere effettuato utilizzando gli specifici prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia.

Mancata trasmissione: cosa accade

In caso di inadempimento, il soggetto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti. Questo a meno che, anche in caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato può dimostrare che l’imposta è stata comunque assolta dal fornitore, o se, in caso di invio di dati incompleti, può documentare di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

 

di Redazione PMI.It