Scontrino elettronico: regole per i buoni pasto

Fino al 30 giugno 2020 scontrino elettronico e invio dei corrispettivi con regole standard anche per i i buoni pasto, dal primo luglio procedura specifica: circolare Agenzia Entrate.

Il commerciante che viene pagato con i buoni pasto deve effettuare le operazioni di memorizzazione ed emissione dello scontrino elettronico, inviando i corrispettivi come per le altre operazioni. Dal 30 giugno 2020 sono previste nuove istruzioni con modalità specifiche per le diverse tipologie di operazioni che non prevedono l’immediato pagamento (buoni pasto, operazioni di reso e annullo). Nel frattempo, le regole sono le stesse previste per le altre operazioni.

La precisazione è contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 3/2020, dedicata allo scontrino elettronico, obbligatorio dallo scorso primo gennaio 2020. Il punto riguarda il modo in cui i commercianti devono comportarsi in caso di cessione di bene o servizio senza pagamento. E’ tipicamente il caso dei buoni pasto, perché la prestazione viene remunerata al venditore dalla società che ha emesso il buono pasto. Ed è in questo momento che diventa esigibile l’imposta.

La circolare delle Entrate spiega che in questi casi il commerciante deve memorizzare il corrispettivo, emettere lo scontrino ed effettuare l’invio dei dati. In pratica, la stessa operazione che esegue a fronte di una normale vendita. Questa prassi è resa possibile dal fatto che, fino al 30 giugno 2020, in base alle attuali direttive, l’ammontare dei corrispettivi trasmessi comprende anche gli importi di resi, annulli e buoni pasto.

Dal primo luglio 2020, in seguito alle modifiche approvate con provvedimento del 20 dicembre 2019, i dati dei corrispettivi giornalieri riporteranno elementi informativi di maggior dettaglio finalizzati a valorizzare la peculiarità delle casistiche sopra richiamate.

Il Fisco ricorda che restano valide anche tutte le indicazioni fornite nei mesi scorsi con i diversi provvedimenti di prassi, per cui ad esempio le procedure di reso e annullo devono correlare la restituzione del bene o l’annullo dell’operazione ai documenti probanti l’acquisto originario, come il codice identificativo del documento attestante l’operazione originaria, qualora il cliente lo produca al momento del reso.

L’importante è che l’Amministrazione finanziaria, nell’attività di controllo, sia sempre messa in condizione di ricostruire la vicenda di ogni singola operazione economica, trovando perfetta rispondenza nell’ammontare dei corrispettivi trasmessi e nelle registrazioni effettuate.

di Redazione PMI