Arbitrato Bancario, nuove regole da ottobre 2020

Arbitro Bancario Finanziario, le nuove linee guida della Banca d'Italia in vigore dal 1° ottobre 2020.

Entreranno in vigore dal 1° ottobre 2020 le modifiche al funzionamento dell’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF), il sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari che offre una strada più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dalla procedura ordinaria.

Vediamo quali sono le nuove disposizioni emanate dalla Banca d’Italia il 12 agosto scorso, pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 29 agosto, che si applicano ai nuovi ricorsi presentati all’ABF dal mese di ottobre 2020.

ABF: le nuove regole

Partiamo con il dire che le nuove disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari vanno nella direzione di accrescere l’efficienza e la funzionalità dell’ABF, visto il grande successo che questo organo ha riscosso dall’anno di sua istituzione, il 2009, ad oggi.

Competenze

Dal punto di vista delle competenze dell’ABF rientrano nel raggio d’azione dell’Arbitro Bancario Finanziario le controversie:

  • aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono;
  • aventi come oggetto la richiesta di corresponsione di una somma di denaroa qualunque titolo di importo non superiore a 200.000 euro;
  • relative a operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedentealla data di proposizione del ricorso (non più al 1° gennaio 2009). Questa novità entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2022.

Un’altra novità riguarda la possibilità per la Banca d’Italia di:

  • istituire dei Collegi aggiuntivirispetto ai sette già esistenti fino a un massimo complessivo di dieci, individuando la relativa area di competenza territoriale;
  • disporre peresigenze temporanee l’accentramento della trattazione dei ricorsi presso uno o più Collegi, previo accordo con i presidenti di quelli già esistenti e per un massimo di 18 mesi.

I componenti dei Collegi hanno diritto ad un compenso, alimentato dai contributi versati dagli intermediari all’associazione stessa, determinato con cadenza annuale dalla Banca d’Italia e pubblicato sul sito istituzionale. Il compenso si compone di una parte fissa e una variabile in base ai ricorsi ricevuti all’intermediario e da quelli accolti.

Ricorso all’ABF: come funziona

Il cliente deve presentare ricorso all’ABF solo se ha inviato un reclamo scritto all’intermediario e si verifica uno dei seguenti casi:

  • sono trascorsi 60 giorni senza ricevere risposta;
  • ha ricevuto risposta ma non è soddisfatto;
  • non sono passati più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo.

Il ricorso deve essere trasmesso all’intermediario che entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione può presentare le proprie controdeduzioni al cliente che a sua volta avrà 25 giorni di tempo per trasmettere una memoria di replica (a cui potrebbe seguire una controreplica dell’intermediario), senza però ampliare la richiesta iniziale.

Terminato l’iter, o scaduti i termini per le repliche, viene comunicata alle parti la data a partire dalla quale iniza a decorrere il termine di 90 giorni per la comunicazione dell’esito della controversia. In caso di accoglimento totale o parziale della controversia l’intermediario avrà 30 giorni di tempo per adeguarsi. Le decisioni dell’ABF non hanno efficacia vincolante, ma in caso di inadempimento questo verrà reso pubblico sul sito dell’ABF per un periodo di 5 anni e sulla pagina internet dell’intermediario compromettendone la reputazione online.

Il cliente ha inoltre facoltà di ricorrere successivamente al giudizio ordinario.

REDAZIONE PMI