Permessi di costruire rimborsabili

Per gli oneri relativi ai permessi di costruire e autorizzazioni non fruite è possibile chiedere il rimborso al Comune: la sentenza del TAR.

Le somme versate ai Comuni a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione possono essere rimborsate nel caso in cui si rinunci ad effettuare i lavori per cui si è chiesto il permesso di costruire, o comunque non utilizzi l’autorizzazione richiesta. Questo è valido anche nel caso in cui il titolo edilizio risulti utilizzato solo in parte (il rimborso è dovuto in questo caso pro-quota).

Lo ha chiarito una sentenza 426/19 del TAR Lombardia, precisando la natura tributaria degli esborsi. Nel caso in cui il Comune non procedesse al rimborso, si configurerebbe un indebito oggettivo.

Il caso

Il fatto traeva origine dal versamento effettuato da un’impresa edile, pari a 55 mila euro per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, che poi aveva rinunciato a realizzare le opere assentite e quindi non aveva mai comunicato l’avvio dei lavori. Successivamente l’impresa aveva deciso di costruire quattro appartamenti in un altro comprensorio, chiedendo per questi il permesso in sanatoria e che il relativo importo dell’oblazione venisse scalato dal versamento precedente. I giudici hanno ritenuto legittima la richiesta dell’impresa edile, stabilendo peraltro che venisse restituita la differenza.

Il motivo di tale decisione si fonda sul principio che il mero pagamento non costituisce acquiescenza all’imposizione e se l’opera non viene realizzata il privato ha diritto alla restituzione in base all’articolo 2033 c.c. perché manca l’obbligazione di dare. Non essendo stata provata la malafede dell’Amministrazione locale, in questo caso gli interessi sono stati calcolati dalla notifica del ricorso. Anche la rivalutazione monetaria non risulta in questo caso dovuto, non avendo l’impresa dimostrato la sussistenza del maggior danno ex articolo 1224, secondo comma, del Codice Civile.

Il caso esaminato dai giudici si è quindi concluso con la condanna al Comune di versare oltre 24 mila euro all’impresa edile per effetto dell’accoglimento del ricorso presentato dalla stessa.

(Fonte PMI.IT 14 giugno 2019)